FEDERMODA, VINTA LA BATTAGLIA SULLE ETICHETTATURE TESSILI E DELLE CALZATURE

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05/01
2018

etichette_stampateBattaglia vinta da Federazione Moda Italia Confcommercio.  E'stato pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017 il Decreto Legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Il provvedimento è entrato in vigore dal 4 gennaio 2018. 

Il serrato confronto con le Istituzioni avviato da Federazione Moda Italia – Confcommercio sull’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature ha portato all’esclusione delle pesanti sanzioni (fino a 3.098) che fino ad oggi sono state elevate al solo commerciante, che poteva avvalersi di un velleitario diritto di rivalsa nei confronti del fornitore .

In particolare il Decreto Legislativo:
• accoglie tutte le istanze portate avanti con determinazione in questi anni da Federazione Moda Italia a favore dei negozi soggetti, loro malgrado, a pesanti sanzioni per etichette non conformi alla normativa italiana ed europea apposte da terzi produttori/fornitori
attribuisce una responsabilità diretta e conseguenti pesanti sanzioni (fino a 20.000 euro) a chi effettivamente etichetta i prodotti (calzature e tessili) e cioè a fabbricante, importatore e al distributore (ex art. 15 Regolamento UE 1.007/2011, Paragrafo 2 viene “considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto”)
• introduce l’assegnazione da parte dell’Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature o dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro