FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, AL VIA LE DOMANDE

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23/03
2020

InpsPer tutte le aziende con più di 5 dipendenti, il decreto Cura Italia, dispone l'utilizzo del Fondo di integrazione salariale (FIS) come strumento di sostegno al reddito dei lavoratori. Sul sito dell'INPS è disponibile la nuova causale per la richiesta "Covid-19 nazionale" che recepisce, appunto, le disposizioni del D.L 18/2020. La causale naturalmente può essere utilizzata da tutte le aziende del FIS e degli altri Fondi di solidarietà che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva a causa del coronavirus. 

I BENEFICIARI

Sono lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio; i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

 

COME FARE DOMANDA


– In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e per un periodo massimo di 9 settimane.
– La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito Inps avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Cig e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza Covid-19 nazionale”.
– Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
– Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
– Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza Covid-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza Covid-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

  • Unico allegato obbligatorio è il file csv, lo stesso file attualmente in uso per l’invio domande di assegno ordinario presente in area download della procedura, che deve riportare tutti i dipendenti, sia quelli S (interessati dalla sospensione/riduzione) sia quelli N (non interessati dalla sospensione/riduzione).