DENUNCIA FISCALE ALCOLICI, ALCUNI AGGIORNAMENTI DALLA FIPE

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24/09
2019

alcoliciIl decreto crescita ha reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini (ex licenza UTIF), obbligo che era stato soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 in un'ottica di semplificazione.

L'Agenzia delle dogane aveva successivamente chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre, nonché le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati (Nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Dogane).
L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e della correlata licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.


L'obbligo di denuncia fiscale è stato quindi reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero a decorrere dal 30 giugno 2019.
Per tali attività, a decorrere dall’anno 1999 è stato comunque soppresso il diritto annuale di licenza.


La denuncia, da indirizzare all'Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente. Il modello per effettuare la denuncia o per la comunicazione di variazioni può essere richiesto al SUAP.

AGGIORNAMENTI 

Facendo seguito alla Circolare Fipe, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce quanto segue: 

  • i soggetti che hanno avviato l'attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 senza denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019
  • nessun adempimento è richiesto per chi avesse avviato un'attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque sia già in possesso della licenza fiscale
  • per color che hanno avviato l'attività successivamente  al 30 giugno 2019, la SCIA presentata al SUAP vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs n.504/1995 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Scarica la circolare completa FIPE n.88/2019 in pdf

Allegati

Scarica CIRCOLARE 88-19