Campeggi e villaggi turistici, la nuova Regola tecnica di prevenzione incendi

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04/04
2014

campeggioÈ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.61 del 14-3-2014 il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2014 che contiene la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Obiettivo del Decreto è minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti, limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva, limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo e garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

La Regola tecnica si applica alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la  loro completa ristrutturazione.
Qualora gli interventi effettuati su attività esistenti comportino la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio o la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni della Regola tecnica si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell'attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

Per le strutture esistenti è previsto l'adeguamento alle disposizioni salvo nei casi di:
a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151/2011

Ricordiamo che il termine per l’adeguamento è stato prorogato al 6 ottobre 2014.

In allegato il decreto del ministero con la Regola tecnica 

Allegati

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