SMART WORKING, OBBLIGO DI INFORMATIVA SULLA SICUREZZA

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08/04
2026

Dal 7 aprile 2026 entrano in vigore nuove disposizioni che rafforzano gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro anche per le attività svolte in modalità agile. La novità è contenuta nella Legge 11 marzo 2026, che interviene sul D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), introducendo una disciplina più stringente per il lavoro svolto al di fuori dei locali aziendali.

In particolare, viene previsto che il datore di lavoro debba garantire gli obblighi di sicurezza compatibili con lo smart working attraverso la consegna, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il documento deve contenere l’individuazione dei rischi generali e di quelli specifici connessi alla prestazione lavorativa svolta da remoto, con particolare attenzione all’utilizzo delle attrezzature informatiche e dei videoterminali.

Si tratta, in realtà, di un obbligo già presente nella disciplina del lavoro agile introdotta nel 2017, ma che ora viene esplicitamente inserito all’interno del Testo unico sicurezza, acquisendo maggiore rilevanza sul piano operativo e ispettivo. La novità più significativa riguarda infatti il sistema sanzionatorio: in caso di mancata consegna dell’informativa, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni penali, con l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda che può superare i 7.000 euro.

La norma ribadisce inoltre il ruolo attivo del lavoratore, che è tenuto a collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per ridurre i rischi legati allo svolgimento dell’attività al di fuori dell’azienda.

Per le imprese del terziario, dove il ricorso allo smart working è ormai strutturale, si tratta di un passaggio importante. Diventa infatti fondamentale verificare la presenza e l’aggiornamento dell’informativa, assicurandone la corretta consegna e la coerenza con la valutazione dei rischi aziendale.

La riforma non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma rafforza quelli già esistenti, inserendoli in un quadro normativo più rigoroso e dotato di strumenti sanzionatori. Un segnale chiaro della volontà del legislatore di consolidare il lavoro agile come modalità ordinaria, senza abbassare il livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

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