SICUREZZA NEI LOCALI: AL VIA CONTROLLI RAFFORZATI. COSA DEVONO VERIFICARE LE IMPRESE

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21/01
2026

A seguito della recente tragedia avvenuta a Crans Montana, il Ministero dell’Interno con circolare n. 678 del 15 gennaio 2026 ha disposto, in via precauzionale, un rafforzamento dei controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Le verifiche, coordinate dalle Prefetture con il coinvolgimento di Vigili del Fuoco, Commissioni di vigilanza e Ispettorato del Lavoro, saranno finalizzate alla tutela della sicurezza di lavoratori e avventori.

Particolare attenzione sarà rivolta alla coerenza tra le autorizzazioni possedute e l’attività effettivamente esercitata.
In presenza di musica, intrattenimento o eventi, le imprese dovranno verificare che tali attività restino accessorie e non prevalenti rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande.

In questo contesto, i chiarimenti ministeriali sul rischio incendio precisano che bar e ristoranti, in quanto tali, non sono soggetti agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, poiché non ricompresi tra le attività elencate nell’Allegato I del decreto. Restano però soggette agli obblighi di prevenzione incendi eventuali attività a servizio, come ad esempio impianti di produzione calore superiori a 116 kW .

Gestione del rischio incendio: cosa è obbligatorio

In assenza di una regola tecnica specifica, la sicurezza antincendio di bar e ristoranti è affidata alla valutazione del rischio incendio, che il datore di lavoro deve effettuare secondo i criteri del D.M. 3 settembre 2021.
Le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza devono essere definite:

  • secondo il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), oppure
  • secondo il “Minicodice” (Allegato I al D.M. 03/09/2021) per i luoghi a basso rischio.

È fondamentale ricordare che la gestione della sicurezza antincendio riguarda tutte le persone presenti nel locale, non solo i lavoratori. In particolare, il piano di emergenza è obbligatorio nei luoghi aperti al pubblico con oltre 50 persone presenti contemporaneamente, anche se i dipendenti sono meno di dieci .

I chiarimenti ministeriali ribadiscono la distinzione tra:

  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • valutazione del rischio incendio e piano di emergenza, che devono tenere conto di tutti gli occupanti, inclusi clienti, visitatori e persone con esigenze speciali.

Il principio di inclusività impone che le procedure di emergenza considerino l’affollamento reale e le caratteristiche del pubblico presente, soprattutto in caso di eventi o picchi di presenze .

La normativa antincendio esclude dall’ambito dei locali di pubblico spettacolo i pubblici esercizi con:

  • musica di accompagnamento o dal vivo senza ballo né spettacolo,
  • karaoke non installato in sale dedicate,
  • capienza non superiore a 100 persone.

In questi casi, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.
Diversamente, se l’intrattenimento diventa prevalente o modifica in modo sostanziale l’organizzazione del locale (layout, impianti, gestione dell’affollamento), si applicano le regole più stringenti previste per il pubblico spettacolo, con obblighi autorizzativi e di prevenzione incendi specifici (riferimento: articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo D.M. 19/08/1996 o RTV 15).

Per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:

  • il D.M. 19/08/1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
  • il D.M. 22/11/2022 recante la “Regola Tecnica Verticale 15 del Codice di Prevenzione Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
  • il D.P.R. 151/2011, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.

Invitiamo le imprese associate a:

  • verificare titoli autorizzativi e corretto inquadramento dell’attività
  • aggiornare valutazione del rischio incendio e piano di emergenza
  • controllare affollamento, vie di esodo e capienza
  • garantire formazione e presenza adeguata degli addetti antincendio

L’Associazione è a disposizione per assistenza, chiarimenti normativi e supporto operativo, al fine di prevenire irregolarità e affrontare con consapevolezza le attività di controllo.

Info e chiarimento SETTORE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: 0881 560.326/328