GARANZIA LEGALE SUI PRODOTTI: NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO
Dal 27 settembre 2026 sono operative le nuove disposizioni in materia di informazione ai consumatori sulla garanzia legale dei prodotti, introdotte dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, in attuazione della Direttiva europea 2024/825.
La normativa, finalizzata a rafforzare la tutela dei consumatori, contrastare le pratiche commerciali sleali e favorire scelte di acquisto più consapevoli, introduce due strumenti informativi, disciplinati dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960: l'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e l'etichetta armonizzata sulla garanzia commerciale di durabilità.
AVVISO ARMONIZZATO: COSA DEVONO FARE I COMMERCIANTI
L'avviso armonizzato è obbligatorio per i venditori di beni di consumo e ha lo scopo di informare i clienti sui diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità, compresa la durata minima di due anni.
L'obbligo riguarda gli esercizi commerciali, comprese le attività di vendita su area pubblica, e i venditori che operano online.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha precisato le modalità di esposizione:
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Nei negozi fisici: l'avviso deve essere collocato in posizione chiaramente visibile, ad esempio vicino alla cassa.
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Dimensioni: se stampato, l'avviso non può avere dimensioni inferiori al formato A4.
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Colori: nei punti vendita può essere esposto sia a colori sia in bianco e nero.
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Vendite online: l'avviso deve essere presente sul sito web del venditore e visualizzato obbligatoriamente a colori.
L'avviso contiene anche un codice QR attraverso il quale i consumatori possono accedere a ulteriori informazioni sulla garanzia legale e sulle procedure da seguire in caso di difetto di conformità del prodotto.
È necessario utilizzare il modello ufficiale, conforme all'allegato II-octies (Parte 1) del Codice del consumo, senza modificarne gli elementi.
ETICHETTA ARMONIZZATA: QUANDO È PREVISTA
La normativa introduce anche l'etichetta armonizzata di durabilità, denominata GARAN, che riguarda una specifica garanzia commerciale offerta volontariamente dal produttore.
Questa garanzia deve:
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coprire il bene nel suo complesso;
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avere una durata superiore a due anni;
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essere offerta senza costi aggiuntivi per il consumatore.
Quando il produttore offre tale garanzia e mette le relative informazioni a disposizione del commerciante, quest'ultimo è tenuto a rendere visibile l'etichetta armonizzata.
Anche per questo strumento il Ministero ha definito precise caratteristiche:
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Formato cartaceo: dimensioni minime di 95 x 100 mm, a colori oppure in bianco e nero.
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Formato digitale: visualizzazione obbligatoriamente a colori, anche attraverso un formato espandibile al primo clic o al passaggio del mouse.
L'etichetta deve rispettare il modello previsto dall'allegato II-octies (Parte 2) del Codice del consumo.
Rimane possibile per produttori e venditori offrire altre tipologie di garanzie commerciali, purché non generino confusione rispetto alla garanzia di durabilità identificata dall'etichetta europea.
MODELLI UFFICIALI DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO
Per facilitare l'adeguamento delle imprese, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha predisposto una sezione dedicata, nella quale sono disponibili:
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il modello dell'avviso armonizzato in formato PDF;
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l'etichetta armonizzata a colori;
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l'etichetta armonizzata in bianco e nero;
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il modello per la visualizzazione online in formato espandibile.
Per gli operatori è importante distinguere i due strumenti: l'avviso sulla garanzia legale è obbligatorio per i venditori di beni di consumo, mentre l'etichetta di durabilità trova applicazione quando il produttore offre la specifica garanzia commerciale prevista dalla normativa.
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