ACCORDO STATO – REGIONI IN TEMA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119) il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siglato il 17 aprile 2025. Questo importante provvedimento sostituisce integralmente gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016, che vengono così ufficialmente abrogati. Con la pubblicazione ufficiale, l’Accordo diventa pienamente operativo, segnando una svolta significativa nell’ambito della formazione obbligatoria per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro. Le nuove disposizioni introducono un approccio più coerente, aggiornato e semplificato, volto a garantire maggiore qualità, trasparenza e omogeneità su scala nazionale.
Un periodo transitorio per l’adeguamento
Per permettere a imprese, enti di formazione e soggetti interessati di adeguarsi alle nuove regole, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione, ovvero fino al 24 maggio 2026. Una volta entrato ufficialmente in vigore l’Accordo, ci saranno, infatti, ancora 12 mesi di tempo in cui sarà possibile organizzare corsi di formazione seguendo le regole dei precedenti Accordi. Questo per permettere una transizione graduale verso le nuove regole, evitando interruzioni nei processi di formazione già in atto.
Le principali novità dell’Accordo
Il nuovo Accordo introduce cambiamenti sostanziali che interesseranno tanto i contenuti quanto le modalità di erogazione della formazione. Tra le innovazioni più rilevanti segnaliamo:
- Nuovo obbligo formativo per i datori di lavoro: tutti i datori di lavoro, che non ricoprono anche il ruolo di RSPP, devono frequentare, entro il 24 maggio 2027, un corso di formazione della durata minima di 16 ore, con successivo aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
- Formazione dei preposti: la durata del corso per i preposti aumenta da 8 a 12 ore, da svolgere in presenza o videoconferenza sincrona. L'aggiornamento del preposto diventa biennale, con una durata minima di 6 ore.
- Formazione dei dirigenti: il corso per i dirigenti diminuisce la durata a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. L'aggiornamento è previsto ogni cinque anni, con una durata minima di 6 ore.
- Formazione dipendenti nuovi assunti: stabilisce che la formazione debba essere effettuata prima dell'adibizione alla mansione. La nuova formulazione elimina ogni ambiguità stabilendo che la formazione deve essere completata prima dell'inizio dell'attività lavorativa, non sono più ammessi termini differiti o soluzioni transitorie e, pertanto, nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza essere stato adeguatamente formato.
- Formazione per attrezzature specifiche: l'Accordo introduce l'obbligatorietà della formazione per chi utilizza carriponte e gru a bandiera, caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) e Macchine agricole raccogli frutta.(da svolgere in presenza)
- Monitoraggio e valutazione: l'Accordo introduce, a carico del Datore di Lavoro, un sistema di monitoraggio relativo all'efficacia della formazione, con verifiche durante l'attività lavorativa e non solo alla fine del corso.
- Nuovi moduli formativi: sono stati introdotti nuovi moduli obbligatori su tematiche emergenti, come molestie e violenze nei luoghi di lavoro, e ausili per la comprensione linguistica destinati ai lavoratori stranieri.
Soggetti formatori
Il nuovo accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, distinguendoli in:
- Istituzionali
- Accreditati
- Altri soggetti come: fondi interprofessionali di settore, organi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
Il ruolo di Confcommercio Foggia
Confcommercio Foggia, sempre attenta a supportare le imprese del territorio, sta programmando i corsi di formazione per aiutare le aziende ad adeguarsi al nuovo quadro normativo.
Per assistenza e informazioni: 0881 - 560.329/326/328