CORONAVIRUS, IL NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

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05/03
2020

consiglio dei ministriIl 4 marzo, vista anche la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stato emanato, il quarto decreto legge del Presidente del consiglio dei ministri (DPCM).

Ecco le misure principali per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19:

  1. sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto (3 aprile 2020) ogni altra attività convegnistica o congressuale
    2. sono sospesi le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamentodi persone tale da non consentire il rispetto della #distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
    3. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
    4. Fino al 15 marzo sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università, e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza
    5. è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto
    6. è fatto divieto l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione
    7. a modalità di lavoro agile , per la durata dello stato di emergenza, può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali dove previsti. Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail
    8. nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonchè in tutti locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonchè degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani

Puoi scaricare il testo completo del decreto cliccando qui