ZONA ARANCIONE PER 14 COMUNI DELLA PROVINCIA

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07/12
2020

logo regione PugliaE' durato solo un giorno il colore giallo per 14 Comuni della provincia di Foggia, da domani ritorneranno in zona arancione

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha appena emanato un'ordinanza che dispone le seguenti norme: 

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati,
in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del
catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano
rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il
contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari
europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli
interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro;
3. L’Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure
previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui
all’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente
ordinanza;
4. Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure più restrittive di
loro competenza nell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalità, qualora tali misure siano
giustificate da una particolare situazione locale;
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020
convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.